Da oggi è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori:

stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo con almenosette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura di sostegno, introdotta dal decreto-legge 104/2020, prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro.

Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial (pdf 2,93MB) previsto per le altre indennità Covid-19.

Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.

 Lavoratori dello spettacolo

Il citato articolo 9, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possiedono i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito anche decreto Cura Italia). In particolare, stante la previsione di cui al citato articolo 38, possono accedere all’indennità onnicomprensiva i lavoratori, come sopra individuati, che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8).

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori di cui sopra non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, la medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al decreto Cura Italia e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), nonché alle altre indennità onnicomprensive di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro – i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.

Informazioni qui https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54343