Il 13 novembre 2020 scade il termine per richiedere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali ecc.), prevista dal Decreto Agosto (articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

Questo termine è stato introdotto dal Decreto Ristori (art. 15, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), entrato in vigore il 29 ottobre 2020. Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande.

L’indennità deve essere richiesta tramite il servizio dedicato.

Lavoratori dello spettacolo

Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art. 84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:

almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti:

almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).